The Palestinian Return Centre
Comunicato Stampa del Centro Palestinese per il Ritorno
Il Centro Palestinese per il Ritorno (CPR), con sede a Londra, condanna senza mezzi termini la proposta dell’Accordo di Ginevra tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, per il raggiungimento di un accordo definitivo sullo status finale.
Il documento proposto è in aperta violazione della legge internazionale, pregiudica i diritti nazionali dei palestinesi e cerca di consolidare un regime di apartheid nella Palestina occupata. Il CPR invita i patrioti palestinesi, i governi responsabili e la società civile internazionale, così come le organizzazioni internazionali per i diritti civili, a opporsi a quest’ultimo tentativo di liquidare i diritti dei palestinesi.
Per avere validità, qualsiasi accordo che si propone di risolvere il problema della Palestina, dovrebbe essere formulato nel rispetto della legge internazionale. Ciò vale per le questioni della sovranità, della città di Gerusalemme, dei confini statali, degli insediamenti, delle risorse idriche e dei profughi.
Il CPR appoggia senza riserve il consenso internazionale riguardo al principio che il rimpatrio dei palestinesi sia il requisito fondamentale per la risoluzione del conflitto con Israele, come ribadito dalla Risoluzione n° 3089 dell’Assemblea Generale dell’ONU del 7 dicembre 1973. La Risoluzione ribadisce che “il godimento da parte dei profughi arabo-palestinesi del loro diritto di ritornare a casa loro e di rientrare in possesso dei loro beni, come riconosciuto dalla Risoluzione n° 194 (III) dell’Assemblea Generale dell’11 dicembre 1948 e ripetutamente affermato dall’Assemblea da quella data in poi, è indispensabile ai fini del raggiungimento di un accordo giusto per la soluzione del problema dei profughi e per l’esercizio, da parte del popolo palestinese, del suo diritto all’autodeterminazione“.
Nonostante le affermazioni che si tratti, per ora, di un documento non ufficiale, l’Accordo di Ginevra, letteralmente ma anche nelle sue intenzioni, adempie ad una richiesta strategica di Israele ed offre la rinuncia dei palestinesi al loro diritto di ritornare a casa loro – e ciò addirittura in anticipo rispetto all’inizio di qualsiasi negoziato.
Il CPR fa presente che fin dal collasso dei negoziati di Camp David nel luglio 2000, l’Autorità Nazionale Palestinese ha fatto notevoli sforzi per fare concessioni sul diritto di ritorno. A tale proposito ha rilasciato – per bocca di alti esponenti – una serie di dichiarazioni pubbliche volte a preparare l’opinione pubblica palestinese ad accettare questa rinuncia come un dato di fatto.
A tal fine, il Presidente Yasser Arafat aveva scritto sul New York Times in data 3 febbraio 2002: “Noi comprendiamo le preoccupazioni demografiche di Israele e siamo consapevoli che il diritto di ritorno dei profughi palestinesi, un diritto garantito dalla legge internazionale e dalla Risoluzione n° 194 delle Nazioni Unite, dovrà essere implementato con una formula che terrà conto di queste preoccupazioni“.
L’annuncio della stesura dell’Accordo di Ginevra, in questo particolare momento, è riconducibile dalla percezione errata – sia da parte dell’Autorità Nazionale Palestinese che della classe politica israeliana – che i profughi palestinesi siano disposti ad accettare l’annullamento del loro diritto di ritorno.
Questa opinione è stata smentita dal risultato delle ricerche condotte dalla Commissione Congiunta d’Inchiesta del Parlamento Britannico nei campi profughi in Siria, Libano, Giordania e nella West Bank così come nella Striscia di Gaza nel settembre 2000. “Dovunque siamo andati, i profughi condividevano l’opinione che il diritto al ritorno sia pertinente a tutti i profughi, prescindendo dalle loro attuali condizioni fisiche o economiche, ovunque essi siano collocati“. Di conseguenza, l’Accordo di Ginevra non è una soluzione valida per il problema dei profughi. Infatti, l’Accordo ignora il principio della decisione personale, non coatta, in materia di rimpatrio, affrontando la questione del rimpatrio come una materia di scambio tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, per ottenere uno stato palestinese.
Il diritto al ritorno è un diritto incondizionato e non è, invece, un favore politico da concedere per grazia di Israele. Il diritto al ritorno è sanzionato da diverse leggi e risoluzioni internazionali e riguardanti i diritti umani, tra l’altro anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e dalla Risoluzione n° 194 delle Nazioni Unite. Lo UDHR afferma che “chiunque ha il diritto di espatriare da qualunque paese, incluso il proprio paese, e di farvi ritorno” (art. 13).
Ai sensi della legge sui profughi, il rimpatrio viene considerato il metodo più appropriato per risolvere il problema dei profughi. Inoltre le Conclusioni del Comitato Esecutivo UNHCR n° 18 (XXXI) e n° 40 (XXXVI) del 1980 risp. del 1985, stabiliscono che “il rimpatrio di profughi dovrebbe avvenire soltanto con il consenso non coatto degli interessati; le esigenze del carattere volontario e personale del rimpatrio di profughi e dell’assoluta sicurezza delle condizioni nelle quali effettuare tale rimpatrio, preferibilmente verso i luoghi di precedente residenza nei paesi d’origine dei profughi, dovrebbero sempre essere rispettate“.
L’Accordo di Ginevra è volto a chiudere il conflitto ed a porre un termine a tutte le rivendicazioni palestinesi, assicurando ad Israele il pieno riconoscimento in quanto stato ebraico, caratterizzato da una maggioranza ebrea e con un incontestato controllo sulle terre. Di conseguenza, Israele entrerebbe in possesso perpetuo della terra storica della Palestina, a favore di ebrei ovunque essi risiedano nel mondo, mentre la maggioranza dei profughi palestinesi verrebbe invitata ad abbandonare il loro diritto al ritorno.
Una tale politica discriminatoria è da considerarsi razzista, alla luce della definizione di razzismo formulata dalle Nazioni Unite. Ai sensi della Convenzione Internazionale sulla Repressione e sulla Persecuzione del Crimine di Apartheid del 1973, qualsiasi intervento legislativo od esecutivo volto ad imporre condizioni di vita atte a provocare la distruzione fisica di un determinato gruppo razziale o che cerchi di negare ai membri di detto gruppo il diritto di liberamente espatriare dal o di ritornare al proprio paese o che neghi il diritto alla vita ed alla libertà, è da considerarsi un crimine di apartheid.
Il rifiuto di concedere ai palestinesi il diritto al ritorno, adducendo il pretesto che ciò costituirebbe una minaccia al carattere ebraico dello Stato di Israele, costituisce un crimine. La “responsabilità penale internazionale” ricade su individui, membri di organizzazioni, istituzioni e rappresentanti dello stato che si rendano complici, favorendo o collaborando in un crimine di apartheid, e ciò prescindendo dai motivi dell’eventuale collaborazione (art. III). Ciò vale anche per gli autori e sostenitori dell’Accordo di Ginevra.
Il CPR rammenta ai profughi palestinesi che è illegale cedere un qualsiasi diritto a loro riconosciuto dalla Quarta Convenzione di Ginevra, il cui articolo n° 8 stabilisce: “Le persone protette non possono in alcuna circostanza rinunciare in parte o interamente, ai diritti riconosciuti loro dalla presente Convenzione“.
Il CPR rammenta alle parti gli obblighi contratti con la Quarta Convenzione di Ginevra, che impegnano nell’art. n° 1: a mantenere ed “assicurare il rispetto della Convenzione in ogni circostanza“. Inoltre l’art. 47 stabilisce che le “persone protette che risiedono in un territorio occupato, non possono per alcun motivo e in alcun modo essere private dei benefici derivanti dalla presente Convenzione in seguito all’introduzione di cambiamenti, dovuti all’occupazione del territorio, nelle istituzioni o nel governo del territorio interessato, né da eventuali accordi conclusi tra le autorità del territorio occupato e della potenza occupante, né da un’eventuale annessione, in parte o interamente, del territorio occupato dalla potenza occupante“.
Infine, ricordiamo che Israele è stata ammessa alla comunità delle Nazioni Unite a condizione di adempiere alla Risoluzione n° 194. Non avendo manifestato alcuna intenzione di adempiere a questo obbligo, dovrebbe essere fatto ogni sforzo possibile per ottenere la sospensione di Israele dalla comunità internazionale degli stati.
Il Centro Palestinese per il Ritorno è un’istituzione palestinese che si occupa, in linea prioritaria, del problema dei palestinesi dispersi e sostiene la loro lotta per ritornare in patria. Il Centro CPR è, per sua natura, un’istituzione accademica e di diffusione che intende svolgere compiti di informazione, di raccolta di documenti e di forum per la militanza politica in relazione alla questione palestinese, volta a realizzare il ritorno dei profughi palestinesi.
Obiettivi:
1. Promozione del diritto al ritorno, come impegno sia umanitario che politico.
2. Preservazione dell’identità palestinese e resistenza ai tentativi di trasferire altrove i palestinesi dispersi.
3. Promozione ed incentivazione della consapevolezza delle sofferenze dei palestinesi nei luoghi di esilio.
4. Informazione dell’opinione pubblica in Europa ed, in particolare, in Gran Bretagna sulle dimensioni attuali della causa palestinese.
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